L’AVS (Assicurazione vecchiaia e superstiti) è l’assicurazione sociale più importante della Svizzera. Protegge dalle perdite finanziarie durante la pensione e in caso di decesso in famiglia. Costituisce il primo pilastro del sistema previdenziale svizzero composto da tre pilastri.
L’AVS funziona secondo il principio della ripartizione: le persone attive finanziano le rendite degli attuali pensionati. Il denaro non viene risparmiato, ma versato gradualmente. In altre parole, chi lavora finanzia le rendite dei pensionati attuali.
L’AVS è obbligatoria per tutti, per chi attivo professionalmente e per chi non lavora. Tra le persone attive si fa distinzione tra salariati e indipendenti. Chi è salariato contribuisce all’AVS in parte tramite una deduzione percentuale dal proprio salario (4.35%) e per un’altra parte con un importo di pari entità a carico del datore di lavoro. Le persone indipendenti finanziano invece con un importo intero. Il contributo varia rispetto a quello di chi è salariato. Inoltre anche la Confederazione partecipa al finanziamento dell’AVS.
L’obbligo di versare contributi inizia per tutti il 1° gennaio dopo il compimento dei 17 anni di età per le persone attive e il 1° gennaio dopo il compimento dei 20 anni per le persone senza attività lucrativa.
L’AVS versa rendite ai pensionati e ai superstiti. Si tratta di rendite di vecchiaia per i pensionati, rendite per vedove e vedovi dopo il decesso del coniuge e rendite per orfani per i figli che hanno perso un genitore.
Il versamento della rendita AVS è flessibile: può iniziare al più presto due anni prima e al più tardi cinque anni dopo l’età ordinaria di pensionamento. Un versamento anticipato comporta delle riduzioni. Al contrario, un rinvio del versamento dà diritto a supplementi permanenti.
L’importo della rendita AVS dipende da diversi fattori. I principali fattori sono il numero di anni di contribuzione e il reddito medio durante questo periodo. Inoltre, vengono prese in considerazione le maggiorazioni per compiti educativi o di assistenza se una persona si è occupata di bambini o parenti. L’AVS prevede una rendita minima e una rendita massima. L’importo dipende dalla durata dei contributi e dal reddito medio durante questo periodo.
Per le coppie sposate si applica una regola speciale: le loro due rendite combinate non possono superare il 150% della rendita massima di una persona sola – questo è chiamato tetto massimo.
Per le rendite di vecchiaia, la durata completa di contribuzione è di 44 anni. Ciò dà diritto a una rendita completa. Per ogni anno mancante, la rendita viene ridotta di 1/44, pari a circa il 2,3%. Le persone che non hanno un reddito durante un anno (ad es. durante gli studi o un lungo soggiorno all’estero) devono annunciarsi personalmente all’AVS e versare il contributo minimo. I versamenti retroattivi sono possibili solo in casi eccezionali e al massimo per i cinque anni precedenti.
L’AVS fa parte del sistema previdenziale svizzero denominato «3 pilastri». Questo sistema garantisce la sicurezza finanziaria delle persone anziane. Il primo pilastro comprende l’assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS), l’assicurazione invalidità (AI), le prestazioni complementari (PC) e il regime delle indennità per perdita di guadagno (APG). Assicura la copertura dei bisogni vitali, anche in caso di invalidità o decesso.
Il secondo pilastro è la previdenza professionale (cassa pensioni), che consente di mantenere il tenore di vita abituale durante la pensione.
Infine, il terzo pilastro è la previdenza individuale e volontaria, che offre una sicurezza supplementare per il futuro.